I veicoli al servizio di persone con disabilità grave sono esenti dal bollo: requisiti, limiti e procedura.
L’esenzione spetta alle persone con disabilità grave (art. 3 comma 3 della legge 104/1992): disabili con ridotte o impedite capacità motorie, non vedenti, sordi, disabili psichici con indennità di accompagnamento, pluriamputati. Vale anche per il familiare che ha il disabile fiscalmente a carico.
L’esenzione vale per un solo veicolo per beneficiario, con cilindrata fino a 2.000 cc (benzina/ibrido) o 2.800 cc (diesel). Per gli elettrici il limite è di 150 kW nella maggior parte delle regioni; la Lombardia lo estende a 185 kW e la Liguria include espressamente gli elettrici.
Domanda all’ufficio tributi della propria regione (o all’ACI dove convenzionato) entro 90 giorni dalla scadenza del bollo, allegando verbale di handicap, libretto e, se serve, documentazione del carico fiscale. Una volta riconosciuta, l’esenzione è permanente finché restano i requisiti, senza rinnovo annuale.
Sì, è prevista a livello nazionale, ma la gestione è regionale: moduli e uffici cambiano. Alcune regioni ampliano i requisiti (es. limiti kW più alti per gli elettrici).
Può essere intestato al disabile oppure al familiare che lo ha fiscalmente a carico (reddito del disabile entro 2.840,51 €, elevato a 4.000 € per figli fino a 24 anni).
No: l’esenzione vale per un solo veicolo per volta. Se ne possiedi più di uno, scegli quale esentare.